DIRITTI DEI PASSEGGERI AEREI
E’ noto come, in materia di inadempimento contrattuale relativo al trasporto aereo di persone sia applicabile, accanto alla disciplina prevista dalla normativa domestica, il Regolamento CE n. 261/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004.
Tale provvedimento ha istituito una vera e propria “Carta dei diritti del passeggero” ed è applicabile ai voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro UE o da un aeroporto situato in un Paese terzo (non comunitario) con destinazione presso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro UE (cfr. art. 1, lettere a) e b) Reg. CE 261/04).
In particolare, tale regolamento enuncia i diritti dei passeggeri nei casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato dei voli (oltre alle ipotesi di smarrimento dei bagagli), prevedendo a carico delle compagnie aeree obblighi di assistenza, informazione, “riprotezione” su altri voli e di compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri coinvolti.
Ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 261/04, è previsto segnatamente che al passeggero che incorra nella cancellazione del proprio volo spetti – oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all’assistenza specifica (cfr. Considerando n. 13 del detto Regolamento europeo) – una compensazione pecuniaria il cui ammontare viene previamente quantificato a seconda della lunghezza della tratta aerea interessata.
Il diritto alla compensazione pecuniaria, inoltre, secondo l’orientamento ormai pressoché costante della Corte di Giustizia Europea, è riconosciuto anche nei casi di ritardo prolungato del volo oltre le tre ore rispetto all’orario di arrivo programmato, in virtù dell’equiparazione di tali casi a quelli di voli cancellati.
In sostanza, secondo l’insegnamento della giurisprudenza comunitaria (si v., per tutte, Corte di giustizia UE, Sez. Lav., 19/11/2009 c-402/07 e c-432/07, caso Sturgeon), i passeggeri di voli ritardati per tre o più ore, i quali sono assimilati ai passeggeri dei voli cancellati, ai fini della applicazione della suddetta misura indennitaria, hanno diritto ai seguenti importi:
- a) € 250,00 per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a km 1.500;
- b) € 400,00 per tutte le tratte intercomunitarie superiori a km 1.500 e per tutte le altre tratte comprese tra i km. 1.500 e 3.500;
- c) € 600,00 per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei due precedenti casi. E, ciò, come anzidetto, oltre al diritto alla assistenza (ad es. cibi, bevande, pernottamento in albergo etc. – v. Artt. 8 e 9 regolamento CE 261/04).
Sulla base di quanto stabilito dalla pronuncia della Corte di giustizia UE 23/10/2012 – cause riunite c-581/10 e c-629/10 (caso Nelson), gli articoli 5 e 7 del regolamento CE 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono a loro destinazione finale [1] tre ore o più oltre l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, salvo il caso in cui quest’ultimo è in grado di dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo.
La compensazione è esclusa, peraltro, quando il passeggero viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta, non accessibile direttamente o indirettamente al pubblico, mentre è ridotta del 50% se al passeggero è offerto un volo alternativo per arrivare a destinazione entro e non oltre due, tre o quattro ore, rispettivamente per i casi di cui sopra, lett. a), b) e c).
Altresì, con riguardo alle cause di esclusione della responsabilità del vettore aereo e, di conseguenza, giustificabili il diniego del risarcimento, è noto che la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 5 del Regolamento CE 261/2004, opta a favore di una responsabilità presunta del vettore che può essere vinta, evitando così l’obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria, solo dimostrando la ricorrenza di due condizioni: a) un evento eccezionale, ossia non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (sostanzialmente, un evento riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito); b) l’effettiva adozione di tutte le misure idonee per evitare il ritardo, nonostante le quali la compagnia aerea non è riuscita ad essere puntuale.
Frequentemente, le compagnie aeree sono solite dedurre, quale causa del ritardo, l’esistenza di motivi tecnici incidenti sulla sicurezza del volo, del tutto insufficienti, per le ragioni testé ricordate, a configurare una idonea causa di esonero della relativa responsabilità, ma purtroppo spesso sufficienti a scoraggiare il soggetto danneggiato dall’intraprendere una lite giudiziaria che comporta perdita di tempo e denaro.
Ulteriormente, al passeggero che subisce la cancellazione, il negato imbarco o il ritardo del volo (superiore, come detto, alle tre ore), è riconosciuto anche il diritto ad ottenere il risarcimento per il danno di natura non patrimoniale, il quale è rappresentato dagli inevitabili disagi e stress subiti dal passeggero che incorre nel ritardo del proprio volo per essere costretto – tra l’altro – a dover attendere in luogo a lui estraneo, talvolta per un tempo prolungato, senza alcuna assistenza ed informazione sulla possibilità o meno di raggiungere la destinazione finale.
Articolo redatto in collaborazione ad Avv. Ivan Spaccapietra
[1] Secondo la pronuncia della Corte di Giustizia UE ix sez. del 04/09/2014, c-452/2013 Germanwings/Henning, l’orario di arrivo a destinazione, ai fini del calcolo del ritardo risarcibile, va identificato nel momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile.