DIRITTI DEI PASSEGGERI FERROVIARI
I passeggeri che viaggiano via treno all’interno dell’Unione europea godono di eguali diritti ed, in particolare, diritti di informazione (sulle condizioni generali di viaggio, sui servizi disponibili a bordo e sulle procedure per il recupero dei bagagli smarriti e sulle procedure dei reclami) e di indennità in caso di ritardo o annullamento del viaggio analoghi a quelli di cui godono i passeggeri degli aerei.
In materia di inadempimento contrattuale relativo al trasporto ferroviario di persone si applica, accanto alla disciplina prevista dalla normativa domestica, il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
Il regolamento riguarda tutti i viaggi e servizi ferroviari forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 2012/34/UE (si veda la sintesi su Una rete ferroviaria unica per tutta l’Europa)
Esso non si applica ai viaggi e ai servizi forniti nel territorio di paesi terzi.
Uno Stato membro può accordare ai servizi di trasporto passeggeri nazionali una deroga alla maggior parte degli articoli del regolamento per un periodo massimo di cinque anni: questo è rinnovabile per due volte. Inoltre può esonerare dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri.
In particolare, tale regolamento enuncia i diritti dei passeggeri per quanto concerne gli standard minimi di informazione che devono essere garantiti prima e durante il viaggio, nonché gli obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria e/o “riprotezione” su altri trasporti alternativi.
Ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del Reg. CE n. 1371/2007, è previsto il trasporto alternativo ed il rimborso del viaggio in caso di partenze cancellate o ritardate (art. 16) e, oltre all’assistenza specifica, una indennità pecuniaria connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo (art. 17).
In caso di ritardo a causa di un treno cancellato superiore ai 60 minuti, il passeggero ha il diritto di:
- annullare il viaggio e chiedere il rimborso del biglietto – può trattarsi di un rimborso totale o parziale (relativo alla parte del viaggio non effettuata)
- eventualmente ottenere un biglietto di ritorno verso il tuo punto di partenza iniziale, se il ritardo causato dal treno cancellato vanifica l’obiettivo del tuo viaggio, oppure
- essere trasportato verso la tua destinazione finale alla prima opportunità (o in un momento successivo a tua scelta) a condizioni di trasporto comparabili. Ciò comprende mezzi di trasporto alternativi se il treno è bloccato e il servizio è sospeso
- ricevere assistenza sotto forma di pasti e bevande (commisurata ai tempi di attesa) se il ritardo è superiore a 1 ora
- ricevere una sistemazione se devi pernottare.
Se decide di continuare il viaggio come previsto o di accettare un trasporto alternativo verso la propria destinazione, ha comunque il diritto ad una indennità commisurata al prezzo del biglietto:
- 25% del prezzo del prezzo del biglietto, se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2 ore
- 50% del prezzo del prezzo del biglietto, se il ritardo è superiore a 2 ore
Non si ha alcun diritto al risarcimento quindi, se:
- Il passeggero, era stato informato in via preventiva del ritardo causato dalla cancellazione del treno e ha decido comunque di acquistare il biglietto;
- Il passeggero ha optato per il rimborso del biglietto.