DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO IN AUTOBUS
In materia di inadempimento contrattuale relativo al trasporto in autobus di persone si applica, accanto alla disciplina prevista dalla normativa domestica, il Regolamento CE n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011.
Le norme dell’UE in materia di diritti dei passeggeri di autobus si applicano se il viaggio inizia o finisce in un paese dell’UE e principalmente ai servizi regolari a lunga percorrenza (ovvero se la distanza prevista dal servizio nel suo complesso – e non del singolo viaggio – è pari o superiore a 250 km).
In particolare, tale regolamento enuncia i diritti dei passeggeri nei casi di cancellazione, ritardo o overbooking, prevedendo a carico della compagnia di trasporto obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria e/o “riprotezione” su altri trasporti alternativi, oltre al risarcimento ed assistenza in caso di incidente (art. 7).
Ai sensi degli artt. 19 e 21 del Reg. CE n. 181/2011, è previsto il trasporto alternativo ed il rimborso del viaggio in caso di partenze cancellate o ritardate o in caso di overbooking (art. 19) e una assistenza specifica in caso di cancellazione o prolungato ritardo alla partenza da una stazione (art. 21).