DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO IN NAVE

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO IN NAVE

I passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne godono degli stessi diritti ovunque all’interno dell’Unione europea ed, in particolare, diritti di informazione e di compensazione in caso di ritardo o annullamento del viaggio analoghi a quelli di cui godono i passeggeri degli aerei.

In materia di inadempimento contrattuale relativo al trasporto navale di persone si applica, accanto alla disciplina prevista dalla normativa domestica, il Regolamento CE n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

Le norme dell’UE in materia di diritti dei passeggeri delle navi si applica sulla maggior parte dei traghetti e delle navi da crociera (navi autorizzate a trasportate oltre 12 passeggeri e per tratte superiori a 500 m) via mare o su vie navigabili interne (fiumi, laghi o canali) e se:

  • la partenza avviene da un porto dell’UE;
  • la navigazione è verso un porto dell’UE da un porto al di fuori dell’UE (con servizio gestito da azienda di trasporti UE);
  • la partenza è da un porto dell’UE con una crociera ricreativa (con alloggio offerto insieme ad altri servizi e con più di 2 pernottamenti a bordo).

In particolare, tale regolamento enuncia i diritti dei passeggeri nei casi di cancellazione e ritardo alla partenza e/o all’arrivo, prevedendo a carico dei vettori dei trasporti navali obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria e/o “riprotezione” su altri trasporti alternativi.

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del Reg. CE n. 1177/2010, è previsto il trasporto alternativo ed il rimborso del viaggio in caso di partenze cancellate o ritardate (art. 18) e, oltre all’assistenza specifica, una compensazione pecuniaria connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo (art. 19).