Nel presente articolo, lungi dal voler essere una pubblicazione completa della materia andrò ad esporre alcuni cenni sui “nuovi” profili di danno risarcibili, alla luce delle ultime pronunce della giurisprudenza di legittimità, ed i cambiamenti in tema di accertamento della responsabilità dell’esercente della professione sanitaria a seguito delle recenti riforme legislative (tra tutte la Legge 8 marzo 2017 n. 24, meglio nota come Legge “Gelli-Bianco”).
Tra i profili di danno di origine giurisprudenziale si annoverano:
– violazione del dovere di informazione/ del consenso informato: il c.d. danno da lesione del principio di autodeterminazione, quale diritto garantito direttamente dalla Costituzione;
– il diritto al risarcimento per le possibilità sottratte di guarigione o di sopravvivenza, pur in termini percentuali di probabilità: il c.d. danno da perdita di chances di guarigione/sopravvivenza;
– il danno da errata/ritardata diagnosi e conseguente aggravamento di una lesione già esistente: il c.d. danno iatrogeno differenziale;
– il danno per la sofferenza morale provata nell’attesa della propria morte: il c.d. danno terminale / catastrofale / da lucida agonia.
In tema di accertamento di responsabilità, invece, si evidenzia:
– sotto il profilo penalistico l’art. 6 della legge 24/2017, il quale introduce un’autonoma fattispecie di reato all’art.590-sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario“, a norma del quale “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto “;
– sotto il profilo civilistico l’art. 7 della legge 24/2017, il quale introduce una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell’esercente la professione sanitaria. La struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile. L’esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale.
Per ogni maggiore informazione in materia potete contattare lo studio per una consulenza specifica.