RISARCIMENTO PER RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO

E’ noto come, in materia di inadempimento contrattuale relativo al trasporto aereo di persone sia applicabile, accanto alla disciplina prevista dalla normativa domestica, il Regolamento CE n. 261/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004.

Tale provvedimento ha istituito una vera e propria “Carta dei diritti del passeggero” ed è applicabile ai voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato o da un aeroporto situato in un Paese terzo (non comunitario) con destinazione presso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato (cfr. art. 1, lettere a) e b) Reg. CE 261/04).

In particolare, tale regolamento enuncia i diritti dei passeggeri nei casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato dei voli (oltre alle ipotesi di smarrimento dei bagagli), prevedendo a carico delle compagnie aeree obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria e/o “riprotezione” su altri voli.

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 261/04, è previsto che al passeggero che incorra nella cancellazione del proprio volo spetti – oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all’assistenza specifica (cfr. Considerando n. 13 del detto Regolamento europeo) – una compensazione pecuniaria il cui ammontare viene previamente quantificato a seconda della lunghezza della tratta aerea interessata.

Il diritto alla compensazione pecuniaria, inoltre, secondo l’orientamento ormai pressoché costante della Corte di Giustizia Europea, è stato riconosciuto anche nei casi di ritardo prolungato del volo oltre le tre ore rispetto all’orario di arrivo programmato, in virtù dell’equiparazione di tali casi a quelli di voli cancellati.