E’ noto come, in materia di inadempimento contrattuale relativo al trasporto aereo di persone sia applicabile, accanto alla disciplina prevista dalla normativa domestica, il Regolamento CE n. 261/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004.
Tale provvedimento ha istituito una vera e propria “Carta dei diritti del passeggero” ed è applicabile ai voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato o da un aeroporto situato in un Paese terzo (non comunitario) con destinazione presso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato (cfr. art. 1, lettere a) e b) Reg. CE 261/04).
In particolare, tale regolamento enuncia i diritti dei passeggeri nei casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato dei voli (oltre alle ipotesi di smarrimento dei bagagli), prevedendo a carico delle compagnie aeree obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria e/o “riprotezione” su altri voli.
Ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 261/04, è previsto che al passeggero che incorra nella cancellazione del proprio volo spetti – oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all’assistenza specifica (cfr. Considerando n. 13 del detto Regolamento europeo) – una compensazione pecuniaria il cui ammontare viene previamente quantificato a seconda della lunghezza della tratta aerea interessata.
Il diritto alla compensazione pecuniaria, inoltre, secondo l’orientamento ormai pressoché costante della Corte di Giustizia Europea, è stato riconosciuto anche nei casi di ritardo prolungato del volo oltre le tre ore rispetto all’orario di arrivo programmato, in virtù dell’equiparazione di tali casi a quelli di voli cancellati.